Aggiornamento degli albi dei Giudici Popolari per le Corti d’Assise e per le Corti d’Assise d’Appello

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Data:

09 Aprile 2025

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Descrizione

A norma dell’art. 21 della legge 10 aprile 1951, n.287 ogni due anni viene effettuato l'aggiornamento degli albi dei Giudici Popolari per le Corti d'Assise e le Corti d'Assise d'Appello.

Il Giudice Popolare è il cittadino italiano, iscritto all'apposito Albo, chiamato, a titolo obbligatorio e a seguito di estrazione a sorte, a comporre la Corte di Assise e la Corte di Assise d'Appello insieme a due giudici togati partecipando alle udienze e ai lavori della Corte.
Ogni cittadino in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge può presentare apposita domanda entro il 31 luglio p.v.

Detti requisiti sono:

  • a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
  • b) buona condotta morale;
  • c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
  • d) licenza di Scuola Media di primo grado per le Corti d’Assise e di scuola Media di secondo livello per le Corti d’Assise d’Appello.

Non possono assumere l'Ufficio di Giudice Popolare:

  • a) i magistrati, e in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario;
  • b) gli appartenenti a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio;
  • c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

L’ufficio di giudice popolare è obbligatorio. Chi, essendo chiamato a prestare tale servizio, non si presenta senza giustificato motivo, è condannato al pagamento di una somma da euro 2,58 a euro 15,49 nonché alle spese dell’eventuale sospensione o del rinvio del dibattimento. Per essere esonerati dal servizio si deve presentare certificato medico della ASL prima della comparizione o durante la seduta di comparizione per il giuramento. I giudici popolari nominati ricevono un compenso giornaliero stabilito per legge e un rimborso per spese di viaggio se l'Ufficio è prestato fuori del comune di residenza. Attualmente ai giudici popolari spetta un rimborso di euro 25,82 per ogni giorno di effettivo esercizio della funzione. Per i lavoratori autonomi o lavoratori dipendenti senza diritto alla retribuzione nei giorni in cui esercitano la loro funzione, il rimborso è di euro 51,65 per le prime 50 sedute e di euro 56,81 per le udienze successive.

Ultimo aggiornamento: 09/04/2025, 11:19

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