Convivenze di fatto
Informazioni generali
Dal 5 giugno 2016 c’è la possibilità di costituire una convivenza di fatto fra due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, se residenti nel Comune e coabitanti.
Non è possibile costituire una convivenza di fatto se gli interessati sono uniti da legami di parentela, affinità od adozione o se anche uno solo di loro sia tuttora legato da un vincolo matrimoniale o faccia parte di un’unione civile.
Diritti e doveri
Ai conviventi di fatto sono riconosciuti, tra gli altri, i diritti previsti per i coniugi dall’ordinamento penitenziario (ad es. visita al detenuto), in caso di malattia o ricovero, il diritto reciproco di visita, assistenza ed accesso ai dati personali in ambito sanitario e la facoltà di designare il partner come rappresentante, in caso di eventuale futura incapacità, per l’assunzione di decisioni in materia di salute e, nell’ipotesi di morte, per le scelte sulla donazione di organi o le celebrazioni funerarie. Inoltre, nel caso di decesso del proprietario o del conduttore dell’immobile di comune residenza (o di suo recesso dal contratto), spetta al convivente superstite il diritto di abitazione in essa o, rispettivamente, di succedere nel rapporto; viene pure stabilito il diritto di inserimento nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi E.r.p. qualora l’appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo di preferenza. Se uno dei conviventi sia interdetto, inabilitato o sottoposto ad amministrazione di sostegno, l’altro può essere nominato rispettivamente suo tutore, curatore od amministratore di sostegno.
Infine, nell’ipotesi di decesso di uno dei conviventi di fatto derivante da fatto illecito di un terzo, si applicano gli stessi criteri del risarcimento del danno al coniuge superstite.
Nel caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice stabilisce il diritto agli alimenti della parte in stato di bisogno che non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento.
Costituzione della convivenza di fatto
Se gli interessati hanno già la stessa residenza anagrafica, è sufficiente prendere contatto con l’Ufficio Stato Civile per l’apposita modulistica.
In caso contrario, è necessario regolarizzare la posizione effettuando prima la variazione di residenza.
I cittadini non italiani devono presentare la documentazione idonea a dimostrare lo stato civile libero (es. atto di nascita con indicazione dello stato civile e maternità e paternità o nulla osta al matrimonio o altro), rilasciati da non oltre 6 mesi dalla competente autorità dello Stato estero, debitamente tradotti e legalizzati. Nell’ipotesi in cui nei registri anagrafici non risulti registrato lo stato civile, l’interessato dovrà preventivamente richiedere la rettifica presso gli sportelli anagrafici di competenza.
La dichiarazione per la costituzione della convivenza deve essere sottoscritta da entrambi e può essere presentata in una delle seguenti modalità (tra loro alternative):
trasmissione in via telematica della dichiarazione sottoscritta e scansionata insieme alle copie dei documenti d’identità dei sottoscrittori:
via posta elettronica all’indirizzo info@comune.rovolon.pd.it oppure via pec all’indirizzo rovolon.pd@cert.ip-veneto.net
trasmissione in via telematica della dichiarazione sottoscritta digitalmente da entrambi gli interessati:
via posta elettronica all’indirizzo info@comune.rovolon.pd.it oppure via pec all’indirizzo rovolon.pd@cert.ip-veneto.net
spedizione a mezzo lettera raccomandata (con allegata copia dei documenti di identità dei sottoscrittori) all’indirizzo:
Comune di Rovolon – Ufficio Anagrafe
Piazza G. Marconi 1
35030 – Rovolon
Cessazione della convivenza di fatto
La cessazione della convivenza di fatto, con relativa presa d’atto da parte dell’Ufficiale d’Anagrafe, avviene:
se viene meno la situazione di coabitazione (trasferimento di residenza anche di un solo componente);
nel caso di matrimonio od unione civile tra gli interessati o tra uno di essi ed una terza persona;
qualora, da dichiarazione di uno od entrambi i conviventi, risultino estinti i legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale. In quest’ipotesi, finchè prosegue la coabitazione, il nucleo familiare rimane comunque invariato sotto il profilo anagrafico.
La dichiarazione di cessazione della convivenza di fatto, disponibile nella sezione “Link” di questa pagina, può essere sottoscritta anche da uno solo degli interessati (recesso unilaterale); in questo caso, sarà inviata dall’ufficio debita comunicazione all’altra parte.
La dichiarazione può essere presentata con le stesse modalità previste per la presentazione della dichiarazione di costituzione della convivenza di fatto (paragrafo precedente).
Contratto di convivenza
I conviventi hanno facoltà di regolare i propri rapporti patrimoniali con un contratto di convivenza, stipulato con atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o avvocato, che lo invierà, entro 10 giorni, al Comune di residenza, per la registrazione in anagrafe, ai fini dell’opponibilità ai terzi.
La trasmissione potrà essere effettuata:
via pec all’indirizzo rovolon.pd@cert.ip-veneto.net, con sottoscrizione digitale del documento da parte del professionista;
a mezzo lettera raccomandata all’indirizzo:
Comune di Rovolon – Ufficio Anagrafe
Piazza G. Marconi 1
35030 – Rovolon
Tale contratto potrà essere modificato o risolto (sia per accordo delle parti, che per recesso unilaterale) con atto redatto e pubblicizzato nelle stesse forme.
Normativa
Legge n. 76 del 20 maggio 2016 “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina della convivenza”.
Dpr n. 223 del 30 maggio 1989 “Regolamento anagrafico”
Pubblicazioni di matrimonio
Come richiedere le pubblicazioni
Coloro che hanno deciso di sposarsi, con rito civile o religioso, devono richiedere la pubblicazione di matrimonio.
La pubblicazione di matrimonio si sviluppa in due fasi:
FASE ISTRUTTORIA
Gli sposi, o uno solo di loro, o persona che da essi ha ricevuto particolare incarico, devono presentarsi, con congruo anticipo rispetto alla data del matrimonio, all’ufficiale di stato civile del Comune di residenza di almeno uno degli sposi, per l’avvio del procedimento.
L’ufficiale di stato civile provvede d’ufficio all’acquisizione dei documenti civili necessari per le pubblicazioni di matrimonio detenuti da una Pubblica Amministrazione italiana.
In tutti gli altri casi, il cittadino dovrà produrre i documenti necessari a comprovare l’inesistenza di impedimenti previsti dalla legge italiana agli artt. 84 e seguenti del Codice Civile.
Una volta in possesso dei documenti necessari, viene stabilita la data delle pubblicazioni matrimoniali.
PUBBLICAZIONE
Entrambi gli sposi, o persona che da essi ha ricevuto particolare incarico, devono presentarsi con un documento di identità valido, nel giorno prestabilito, all’ufficio Stato Civile e in tale sede deve essere comunicata la data del matrimonio e il luogo dove sarà celebrato.
Se gli sposi non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti da un interprete sia al momento della presentazione dei documenti sia all’atto dell’eventuale richiesta di pubblicazioni e della celebrazione del matrimonio.
Ulteriori documenti che devono essere prodotti dagli interessati
Riportiamo un elenco dei documenti che gli interessati devono produrre, a seconda del caso:
MATRIMONIO RELIGIOSO: richiesta di pubblicazione del parroco o del ministro di culto.
SPOSI MINORENNI: decreto di ammissione al matrimonio rilasciato dal Tribunale per i minorenni di Venezia.
SPOSA VEDOVA DA MENO DI 300 GIORNI: dispensa dall’impedimento di cui all’art. 89 del codice civile, da richiedersi al Tribunale nella cui circoscrizione si trova il Comune di residenza.
SPOSA DIVORZIATA DA MENO DI 300 GIORNI: sentenza di scioglimento, cessazioni effetti civili o annullamento emessa dal Tribunale per la dispensa dall’impedimento di cui all’art. 89 del codice civile.
SPOSI STRANIERI:
– per i cittadini dei paesi che hanno aderito alla convenzione di Monaco del 1980, certificato di capacità matrimoniale rilasciato dal Comune estero di residenza oppure dal Consolato straniero in Italia;
– per i cittadini di tutti gli altri paesi: prendere contatto con l’ufficio di Stato Civile per la specifica modulistica;
Si consiglia di verificare sempre che le generalità riportate sul nulla osta o capacità matrimoniale coincidano esattamente con quelle indicate sul passaporto e con quelle registrate all’anagrafe del Comune di residenza.
SPOSI PARENTI O AFFINI: dispensa dall’impedimento di cui all’art. 87 del codice civile, da richiedersi al Tribunale nella cui circoscrizione si trova il Comune di residenza.
Durata delle pubblicazioni
Le pubblicazioni rimangono esposte per 8 giorni consecutivi.
Il matrimonio deve essere celebrato non prima di 4 e non dopo 180 giorni dalla data di compiuta esposizione della pubblicazione.
In caso di matrimonio religioso, l’ufficio di Stato Civile, decorsi i termini di legge, provvede direttamente all’invio del certificato di nulla-osta al matrimonio al ministro di culto richiedente la pubblicazione.
Si consiglia di non attivare procedimenti inerenti il cambio di residenza per altro comune dal momento dell’avvio del procedimento per la richiesta di pubblicazione fino all’avvenuta celebrazione del matrimonio.
In caso di necessità contattare l’ufficio di Stato Civile.
Costi
Per le pubblicazioni è necessaria una marca da bollo da € 16,00
Normativa
Normativa di riferimento
D.M. del 27 febbraio 2001, in G.U. n. 66 del 20 marzo 2001 “Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all’entrata in funzione degli archivi informatici”.
D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127” e circolari integrative.
C.c. artt. 84 e seguenti.
Separazione e divorzio di fronte all’ufficiale di stato civile
Informazioni generali
Dall’11 dicembre 2014, data di entrata in vigore dell’art. 12 della legge 162/2014, i coniugi possono comparire di fronte all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.
La richiesta può essere presentata presso:
il Comune di residenza di uno dei due coniugi;
il Comune dove è stato celebrato il matrimonio;
il Comune dove è stato trascritto il matrimonio celebrato con rito religioso o celebrato all’estero.
Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando non vi sono figli della coppia minori, oppure maggiorenni incapaci, o con disabilità grave (art.3,c.3, L.104/1992), o economicamente non autosufficienti.
L’accordo non deve contenere patti di trasferimento patrimoniale nè può comprendere la determinazione di obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico (Tar Lazio, Sez. I-ter, sentenza 3 maggio – 7 luglio 2016, n. 7813).
L’assistenza dell’avvocato è facoltativa.
Modalità
Fase istruttoria
I coniugi, o uno solo di loro, devono presentarsi all’ufficiale di stato civile per comunicare l’intenzione di concludere un accordo di separazione o di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.
L’ufficiale di stato civile provvede d’ufficio all’acquisizione dei documenti utili al procedimento, detenuti da altra pubblica amministrazione italiana. In tutti gli altri casi, il cittadino, per poter concludere l’accordo in questione, deve produrre i documenti richiesti per comprovare i requisiti e le condizioni prescritte dalla legge.
Una volta in possesso di tutti i documenti necessari, l’ufficio matrimoni stabilisce la data della redazione dell’accordo, previo contatto con gli interessati.
Redazione dell’accordo
Entrambi i coniugi devono presentarsi con un documento di identità valido, nel giorno prestabilito, all’ufficio matrimoni per rendere le dichiarazioni prescritte e per sottoscrivere il conseguente accordo. Nel caso di assistenza da parte di avvocato, questi dev’essere munito di documento di identità valido e di tesserino professionale di appartenenza all’Ordine degli avvocati.
Se gli sposi non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti da un interprete nelle vari fasi del procedimento. L’interprete, munito di documento identificativo valido, presta giuramento.
Conferma dell’accordo
Non prima di 30 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo, nel giorno concordato con l’ufficio matrimoni, i coniugi devono presentarsi per rendere all’ufficiale di stato civile una ulteriore dichiarazione che confermi la validità dell’accordo. La mancata comparizione dei coniugi equivale alla mancata conferma dell’accordo.
Se gli sposi non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti anche in questa fase da un interprete.
Gli effetti dell’accordo si producono dalla data di sottoscrizione dello stesso.
Documentazione da presentare
Documenti d’identità di entrambe i coniugi
Normativa
Legge n. 55 del 6 maggio 2015 Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi;
Legge n. 162 del 10 novembre 2014 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile;
D.M. del 27 febbraio 2001, in G.U. n. 66 del 20 marzo 2001 “Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all’entrata in funzione degli archivi informatici”;
D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127” e circolari integrative.
Unioni civili
Informazioni generali
Dal 5 giugno 2016 è entrata in vigore la legge 76/2016, che prevede la possibilità di costituire una unione civile tra due persone maggiorenni dello stesso sesso con una dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile del Comune, alla presenza di due testimoni.
Cause impeditive
Non è possibile costituire unioni civili nei casi in cui:
sussista per una delle parti, un vincolo matrimoniale o un vincolo di unione civile tra persone dello stesso sesso;
sia stata dichiarata l’interdizione di una delle parti per infermità di mente; se l’istanza d’interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda il procedimento di costituzione dell’unione civile; in tal caso il procedimento non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunziato sull’istanza non sia passata in giudicato;
sussistano tra le parti rapporti di cui all’articolo 87, primo comma, del codice civile; non possono altresì contrarre unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote; si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 87;
sia intervenuta la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l’altra parte.
Regime patrimoniale
Al momento della costituzione dell’unione civile le parti avranno la possibilità di scegliere il regime della separazione dei beni di cui all’art.1 c.13 L. 76/2016, oppure la scelta applicabile ai rapporti patrimoniali secondo i criteri individuati dall’art. 32 ter, c. 4, L. 218/1995. In mancanza di diversa convenzione, il regime patrimoniale sarà costituito dalla comunione dei beni.
Successivamente alla costituzione dell’unione, le parti potranno pervenire alla modifica delle convenzioni e saranno a loro applicate le norme in materia di forma, modifica, simulazione e capacità per la stipula delle convenzioni patrimoniali di cui agli articoli da 162 a 166 del codice civile.
Diritti e doveri
Con la costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall’unione civile deriva l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni.
Le parti concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato.
Diritto agli alimenti
All’unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni di cui al titolo XIII del libro primo del codice civile relative agli obblighi alimentari
Diritti successori
In caso di decesso di una delle parti dell’unione civile, andranno corrisposte al partner sia l’indennità dovuta dal datore di lavoro (ex art. 2118 codice civile) che quella relativa al trattamento di fine rapporto (ex art. 2120 codice civile)
Scioglimento dell’unione civile
L’unione civile si scioglie:
– per morte di una delle parti;
– per divorzio con procedimento giudiziario (di cui all’articolo 3 n. 1 e n. 2 lett.a), c), d), e) legge 1.12.1970 n. 898. Sarà applicabile anche la disciplina semplificata dello scioglimento del matrimonio mediante negoziazione assistita, o per accordo innanzi all’ufficiale di stato civile, senza necessità di periodo di separazione;
– per rettificazione di sesso.
Matrimonio o unione civile con persona dello stesso sesso costituiti all’estero
Gli atti relativi a cittadini italiani, verificata la regolarità formale e sostanziale degli stessi, saranno trascritti presso il Comune di residenza o di iscrizione AIRE.
Richiesta e costituzione dell’unione civile
Fase istruttoria
Le persone interessate prendono contatto con l’ufficio per l’acquisizione dei documenti necessari al procedimento.
Il cittadino straniero deve presentare all’ufficio Stato Civile una dichiarazione dell’autorità competente del proprio paese dalla quale risulti che, secondo l’ordinamento giuridico di appartenenza, nulla-osta alla costituzione dell’unione civile con persona dello stesso sesso. La dichiarazione deve essere legalizzata presso la Prefettura-U.T.G., se non vi sono convenzioni internazionali tra l’Italia e lo Stato di appartenenza del cittadino straniero che ne stabiliscano l’esenzione. Il documento, oltre alla dichiarazione di cui sopra, deve contenere le generalità complete dell’interessato (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e stato civile).
Una volta in possesso di tutti i documenti necessari, l’ufficio Stato Civile fisserà la data della redazione del verbale di richiesta di unione civile, previo contatto con gli interessati.
Redazione del processo verbale di richiesta di costituzione di unione civile
Entrambe le parti devono presentarsi all’ufficio Stato Civile nel giorno prestabilito, munite di documento di identità valido, per formulare la richiesta e rendere le dichiarazioni prescritte per la costituzione di unione civile.
L’Ufficiale di Stato Civile redige quindi apposito processo verbale.
Se le parti non conoscono la lingua italiana, devono essere assistite da un interprete nelle varie fasi del procedimento.
Redazione dell’atto di costituzione di unione civile
Nel giorno concordato con l’ufficio, entrambe le parti, alla presenza di due testimoni, tutti muniti di documento di identità valido, rendono all’ufficiale di Stato Civile dichiarazione di voler costituire tra loro unione civile.
Se le parti e/o i testimoni non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti da un interprete.
Pagina aggiornata il 29/08/2023