Informazioni generali
Come richiedere le pubblicazioni
Coloro che hanno deciso di sposarsi, con rito civile o religioso, devono richiedere la pubblicazione di matrimonio.
La pubblicazione di matrimonio si sviluppa in due fasi:
FASE ISTRUTTORIA
Gli sposi, o uno solo di loro, o persona che da essi ha ricevuto particolare incarico, devono presentarsi, con congruo anticipo rispetto alla data del matrimonio, all’ufficiale di stato civile del Comune di residenza di almeno uno degli sposi, per l’avvio del procedimento.
L’ufficiale di stato civile provvede d’ufficio all’acquisizione dei documenti civili necessari per le pubblicazioni di matrimonio detenuti da una Pubblica Amministrazione italiana.
In tutti gli altri casi, il cittadino dovrà produrre i documenti necessari a comprovare l’inesistenza di impedimenti previsti dalla legge italiana agli artt. 84 e seguenti del Codice Civile.
Una volta in possesso dei documenti necessari, viene stabilita la data delle pubblicazioni matrimoniali.
PUBBLICAZIONE
Entrambi gli sposi, o persona che da essi ha ricevuto particolare incarico, devono presentarsi con un documento di identità valido, nel giorno prestabilito, all’ufficio Stato Civile e in tale sede deve essere comunicata la data del matrimonio e il luogo dove sarà celebrato.
Se gli sposi non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti da un interprete sia al momento della presentazione dei documenti sia all’atto dell’eventuale richiesta di pubblicazioni e della celebrazione del matrimonio.
Ulteriori documenti che devono essere prodotti dagli interessati
Riportiamo un elenco dei documenti che gli interessati devono produrre, a seconda del caso:
MATRIMONIO RELIGIOSO: richiesta di pubblicazione del parroco o del ministro di culto.
SPOSI MINORENNI: decreto di ammissione al matrimonio rilasciato dal Tribunale per i minorenni di Venezia.
SPOSA VEDOVA DA MENO DI 300 GIORNI: dispensa dall’impedimento di cui all’art. 89 del codice civile, da richiedersi al Tribunale nella cui circoscrizione si trova il Comune di residenza.
SPOSA DIVORZIATA DA MENO DI 300 GIORNI: sentenza di scioglimento, cessazioni effetti civili o annullamento emessa dal Tribunale per la dispensa dall’impedimento di cui all’art. 89 del codice civile.
SPOSI STRANIERI:
– per i cittadini dei paesi che hanno aderito alla convenzione di Monaco del 1980, certificato di capacità matrimoniale rilasciato dal Comune estero di residenza oppure dal Consolato straniero in Italia;
– per i cittadini di tutti gli altri paesi: prendere contatto con l’ufficio di Stato Civile per la specifica modulistica;
Si consiglia di verificare sempre che le generalità riportate sul nulla osta o capacità matrimoniale coincidano esattamente con quelle indicate sul passaporto e con quelle registrate all’anagrafe del Comune di residenza.
SPOSI PARENTI O AFFINI: dispensa dall’impedimento di cui all’art. 87 del codice civile, da richiedersi al Tribunale nella cui circoscrizione si trova il Comune di residenza.
Durata delle pubblicazioni
Le pubblicazioni rimangono esposte per 8 giorni consecutivi.
Il matrimonio deve essere celebrato non prima di 4 e non dopo 180 giorni dalla data di compiuta esposizione della pubblicazione.
In caso di matrimonio religioso, l’ufficio di Stato Civile, decorsi i termini di legge, provvede direttamente all’invio del certificato di nulla-osta al matrimonio al ministro di culto richiedente la pubblicazione.
Si consiglia di non attivare procedimenti inerenti il cambio di residenza per altro comune dal momento dell’avvio del procedimento per la richiesta di pubblicazione fino all’avvenuta celebrazione del matrimonio.
In caso di necessità contattare l’ufficio di Stato Civile.
Costi
Per le pubblicazioni è necessaria una marca da bollo da € 16,00
Normativa
Normativa di riferimento
D.M. del 27 febbraio 2001, in G.U. n. 66 del 20 marzo 2001 “Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all’entrata in funzione degli archivi informatici”.
D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127” e circolari integrative.
C.c. artt. 84 e seguenti.
Unità organizzativa responsabile dell’istruttoria:
Pagina aggiornata il 06/02/2025