Informazioni generaliCostituiscono interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e gli impianti tecnici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d’uso.
Per gli edifici sottoposti alla tutela di cui alla legge 1089/’39 occorre sempre l’autorizzazione della competente Soprintendenza.
Rientrano, in tale categoria gli interventi di:
adeguamento tecnologico che comportano la realizzazione di volumi tecnici indispensabili per l’installazione degli impianti, nonché quelli volti al superamento delle barriere architettoniche e al risparmio energetico, senza aumenti dei volumi e delle superfici utili delle singole unità immobiliari;
consolidamento di strutture di fondazione o in elevazione, ripristino di solai di calpestio, di murature, di scale e di coperture;
demolizione e costruzione di pareti divisorie purché le opere non comportino modifiche al numero delle unità abitative e all’impianto distributivo salvo il caso di spostamenti per la creazione di servizi (bagni, cucine, …);
le opere e le modifiche necessarie al rinnovo degli impianti e quelle finalizzate agli adeguamenti tecnologici degli edifici industriali ed artigianali.
Gli interventi di manutenzione straordinaria possono essere eseguiti presentando preventivamente allo Sportello Unico per l’Edilizia opportuna documentazione.
Normativa
D.P.R. n. 380/01, art. 3, lett. b, – Testo Unico dell’Edilizia
Unità organizzativa responsabile dell’istruttoria:
Pagina aggiornata il 06/02/2025