Informazioni generali
Costituiscono interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e gli impianti tecnici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d’uso.
Per gli edifici sottoposti alla tutela di cui alla legge 1089/’39 occorre sempre l’autorizzazione della competente Soprintendenza.
Rientrano, in tale categoria gli interventi di:
adeguamento tecnologico che comportano la realizzazione di volumi tecnici indispensabili per l’installazione degli impianti, nonché quelli volti al superamento delle barriere architettoniche e al risparmio energetico, senza aumenti dei volumi e delle superfici utili delle singole unità immobiliari;
consolidamento di strutture di fondazione o in elevazione, ripristino di solai di calpestio, di murature, di scale e di coperture;
demolizione e costruzione di pareti divisorie purché le opere non comportino modifiche al numero delle unità abitative e all’impianto distributivo salvo il caso di spostamenti per la creazione di servizi (bagni, cucine, …);
le opere e le modifiche necessarie al rinnovo degli impianti e quelle finalizzate agli adeguamenti tecnologici degli edifici industriali ed artigianali.
Gli interventi di manutenzione straordinaria possono essere eseguiti presentando preventivamente allo Sportello Unico per l’Edilizia opportuna documentazione:
Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.)
Comunicazione di Attività edilizia libera
Modulistica
• dgc_50_del_12.05.2017_-_aggiornamento_diritti_di_segereteria.pdf
Normativa
D.P.R. n. 380/01, art. 3, lett. b, – Testo Unico dell’Edilizia
Unità organizzativa responsabile dell’istruttoria:
Pagina aggiornata il 26/10/2023