Informazioni generali
Ai sensi di legge ed in attuazione delle direttive contenute nel D.P.R. 396/2000, Ordinamento dello Stato Civile Italiano, la denuncia di nascita può essere resa:
- da uno o entrambi i genitori,
- da un procuratore speciale,
- dal medico o dall’ ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto,
nel rispetto delle seguenti modalità:
- entro 3 giorni dalla nascita presso la Direzione sanitaria dell’ospedale o casa di cura ove è nato il bambino;
- entro 10 giorni all’Ufficiale di stato civile del Comune di nascita;
- entro 10 giorni all’Ufficiale di stato civile del Comune di residenza dei genitori. Se la residenza dei genitori è diversa, la denuncia deve essere resa nel Comune di residenza della madre, salvo diverso accordo tra i genitori.
Se i genitori sono legalmente sposati, la dichiarazione di nascita del figlio può essere resa da uno solo dei due (filiazione legittima).
Se i genitori non sono tra loro sposati, la dichiarazione di nascita del figlio (filiazione naturale) deve essere resa:
- da entrambi i genitori, con riconoscimento congiunto della prole, all’atto della denuncia di nascita, nei tempi e modi sopra descritti;
- dalla sola madre naturale che effettua il riconoscimento della prole senza il riconoscimento del padre, nei tempi e modi sopra descritti;
- dal solo padre naturale che effettua il riconoscimento della prole senza il riconoscimento della madre, nei tempi e modi sopra descritti.
E’ opportuno che le coppie, nell’imminenza di una filiazione naturale, si informino prima dell’evento presso l’Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza o presso la direzione sanitaria dell’ospedale o casa di cura dove avverrà la nascita del figlio, sulle opportunità che tali strutture offrono per poter rendere la dichiarazione di nascita in un clima di tranquillità, secondo le scelte individuali e senza interferire sulla normale degenza ospedaliera post-partum.
Dove recarsi per la denuncia di nascita
Nel Comune di Rovolon, presso l’Ufficio di Stato Civile, sito al piano terra della Sede Comunale, le dichiarazioni o denunce di nascita possono essere fatte nei giorni e orari sotto riportati.
Il suo nome sara’….
Un nome corrispondente al sesso, maschile o femminile;
Un nome unico o nome composto da più elementi onomastici (fino a tre);
Il nome o i nomi ricevuti alla nascita sono quelli con i quali il figlio sarà sempre identificato ed in ogni caso certificato.
Non può essere un nome uguale a quello del padre, a quello dei fratelli o delle sorelle viventi, uguale ad un cognome, non può essere ridicolo o vergognoso.
A seguito della denuncia di nascita, l’Ufficiale di stato civile che l’ha ricevuta ed iscritta nei registri delle nascite, rilascerà le seguenti certificazioni:
- un certificato per estratto dell’atto di nascita, con paternità e maternià, da presentare al distrettto sanitario competente per l’attribuzione del codice sanitario nazionale e la scelta del medico di base pediatra;
- un certificato per estratto dell’atto di nascita, con paternità e maternità, da presentare eventualmente al datore di lavoro per i benefici di maternità, nel caso di madre lavoratrice, per il riconoscomento di carichi familiari previdenziali e fiscali;
- da questo momento è possibile dichiarare con autocertificazione la nascita, la residenza e lo stato di famiglia del nuovo nato.
Nell’arco di pochi giorni:
- l’ufficio anagrafe aggiorna lo stato di famiglia con il nuovo componente;
- l’ufficio di stato civile, con lettera scritta, comunica il “codice fiscale” del nuovo nato, attribuito dal Ministero della Finanze su richiesta telematica;
in seguito i genitori riceveranno la tessera sanitaria magnetica che include il Codice Fiscale del nuovo nato.
Tempi
In tempo reale
Documentazione da presentare
Certificato dell’ostetrica che ha assistito al parto
Costi
Nessun costo
Normativa
D.P.R. 30/05/1989, n. 223, Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente
Unità organizzativa responsabile dell’istruttoria:
Pagina aggiornata il 26/10/2023