Informazioni generali
Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero (cittadino non comunitario) o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all’autorità locale di pubblica sicurezza.
La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l’esatta ubicazione dell’immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta.
Per gli immobili situati nel territorio comunale di Rovolon la comunicazione va fatta compilando l’apposito modulo della Questura.
Si fa presente che la violazione dell’obbligo prevede la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 160,00 ad euro 1.100,00.
La comunicazione di ospitalità è spesso collegata alla comunicazione di cessione di fabbricato.
Tempi
Acquisizione della comunicazione all’ufficio protocollo e rilascio immediato di copia in segno di ricevuta.
Documentazione da presentare
- COPIA DI UN DOCUMENTO DEL DICHIARANTE
- COPIA DI UN DOCUMENTO DEL CESSIONARIO (COPIA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO IN CORSO DI VALIDITÀ O COPIA DEL PASSAPORTO, PAGINA DEI DATI ANAGRAFICI E DEL VISTO D’INGRESSO)
- COPIA DELLA DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE LA PROPRIETÀ O IL TITOLO DI GODIMENTO DELL’IMMOBILE (ATTO DI PROPRIETÀ, CONTRATTO DI LOCAZIONE, ECC.)
Costi
Pagina aggiornata il 26/10/2023