Accesso ai dati e documenti amministrativi
Informazioni generali
Il diritto di accesso ai dati e ai documenti amministrativi nel Comune di Rovolon, come disciplinato dalla L. 241/90, dal D. Lgs. 33/2013 aggiornato dal D. L.gs 97/2016 può essere esercitato nelle seguenti forme:
accesso documentale, ai sensi della Legge 7/08/1990 n. 241, consiste nel diritto degli interessati, intesi come coloro che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso, di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;
accesso civico telematico, ai sensi dell’art. 5, c. 1 del Decreto legislativo 14/03/2013 n. 33, consiste nel diritto di chiunque di richiedere ad una Pubblica amministrazione la pubblicazione di documenti, informazioni o dati per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui gli stessi non siano pubblicati nella “Sezione Amministrazione trasparente” del sito istituzionale.
accesso civico generalizzato, ai sensi dell’art. 5, c. 2 del Decreto legislativo 14/03/2013 n. 33, consiste nel diritto di chiunque di accedere ai dati ed ai documenti detenuti dalle Pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D. lgs. 33/2013, nel rispetto, comunque, dei limiti posti a tutela degli interessi giuridicamente rilevanti individuati dall’art. 5 bis del Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.
Tempi
L’ufficio competente risponde all’interessato entro 30 giorni dalla richiesta.
Il termine viene sospeso in caso si richieda al soggetto interessato chiarimenti, specificazioni ed elementi integrativi, anche conseguenti ad errori, omissioni o imprecisioni. Il termine viene sospeso anche in caso di individuazione di soggetti controinteressati, ai sensi dell’art. 3 D.P.R. 184/2006.
Documentazione da presentare
La domanda deve essere presentata utilizzando l’apposito modulo, barrando la tipologia di accesso richiesta ed allegando la copia fotostatica o la scansione del documento di identità in corso di validità, con una delle seguenti modalità:
via email o via Posta elettronica certificata – Pec;
a mano;
via posta.
Uffici a cui presentare domanda:
Ufficio Protocollo del Comune di Rovolon.
Costi
Le informazioni e la visione di dati e/o documenti amministrativi sono gratuiti.
Il rilascio di copie di atti e/o di documenti è subordinato al costo di riproduzione, ed eventualmente di ricerca e di visura.
Possono essere applicati, se dovuti, l’imposta di bollo e i diritti di segreteria
modulo di accesso a dati e documenti amministrativi
delega per ritiro documenti amministrativi
Autentica di firma su passaggio di proprietà autoveicolo
Informazioni generali
E’ possibile presso l’Ufficio Anagrafe apporre l’autentica della firma sul certificato di proprietà del bene mobile registrato (autoveicolo, motoveicolo….) e sulle dichiarazioni aventi ad oggetto l’alienazione di beni mobili registrati e rimorchi o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi (pegno, ipoteca), esclusi i casi in cui il bene sia dato in donazione (in questo caso è necessario rivolgersi ad un notaio).
L’autentica di firma non prevede alcuna valutazione del contenuto dell’atto o delle dichiarazioni in esso contenute, ma solo la verifica dell’identità del sottoscrittore (il venditore del bene mobile) attraverso il documento di identità/riconoscimento in corso di validità.
Dal 5 ottobre 2015 il certificato di proprietà dell’auto cartaceo è sostituito da un certificato di proprietà digitale, presente sulla banca dati del PRA, accessibile mediante apposite credenziali rilasciate al titolare.
Procedimento: Presentare la documentazione sulla quale apporre l’autentica di firma:
– certificato di proprietà o foglio complementare del bene mobile registrato oggetto di vendita, con la dichiarazione di vendita o la dichiarazione di costituzione dei diritti di garanzia completa dei dati anagrafici di compratore e venditore
– documento di riconoscimento
– per i veicoli immatricolati prima del 1993 la dichiarazione di vendita deve essere redatta con atto separato e deve contenere i dati del venditore, dell’acquirente, la targa del mezzo, il prezzo di vendita e la data
– per i veicoli immatricolati dopo il 1993 la dichiarazione di vendita va redatta sul retro del Certificato di Proprietà modello NP 1B nel riquadro “T”
– portare una marca da bollo del valore vigente (€ 16,00)
La firma sul certificato di proprietà dev’essere apposta in presenza del Funzionario comunale preposto.
Per l’ accertamento dell’identità del venditore del bene mobile presentare:
documento d’identità/riconoscimento in corso di validità
se persona giuridica: verifica della qualità di legale rappresentante e dei poteri di firma (ordinaria/straordinaria amministrazione) attraverso la documentazione di nomina: – statuto – delibera societaria – certificato rilasciato dalla Camera di Commercio (validità 6 mesi) con indicazione dei poteri di firma – dichiarazione sostitutiva
se procuratore generale: verifica della nomina attraverso fotocopia della procura generale
se procuratore speciale: verifica della nomina attraverso l’esibizione dell’originale della procura. La procura speciale può prevedere la vendita di più beni mobili da effettuare anche in momenti diversi. In questo caso, per l’autentica della firma, l’originale deve essere presentato solo per la prima vendita, mentre successivamente il procuratore presenterà una fotocopia della procura: sarà necessario indicare nel nuovo atto di vendita che l’originale della procura è stato allegato al primo atto di vendita, indicando la data ed eventuali estremi di repertorio.
Costo: L’autentica della firma prevede l’applicazione dell’imposta di bollo vigente ( € 16,00 ).
IMPORTANTE: Gli altri adempimenti connessi al passaggio di proprietà, come la trascrizione al Pubblico Registro Automobilistico – PRA e l’aggiornamento della carta di circolazione, devono essere effettuati direttamente dagli interessati presso gli uffici preposti (Agenzia pratiche auto, Sportelli Telematici dell’Automobilista, uffici provinciali della Motorizzazione e uffici provinciali dell’Aci).
Documentazione da presentare
marca da bollo da € 16,00
documento d’identità/riconoscimento in corso di validità
se persona giuridica: verifica della qualità di legale rappresentante e dei poteri di firma (ordinaria/straordinaria amministrazione) attraverso la documentazione di nomina: – statuto – delibera societaria – certificato rilasciato dalla Camera di Commercio (validità 6 mesi) con indicazione dei poteri di firma – dichiarazione sostitutiva
se procuratore generale: verifica della nomina attraverso fotocopia della procura generale
se procuratore speciale: verifica della nomina attraverso l’esibizione dell’originale della procura. La procura speciale può prevedere la vendita di più beni mobili da effettuare anche in momenti diversi. In questo caso, per l’autentica della firma, l’originale deve essere presentato solo per la prima vendita, mentre successivamente il procuratore presenterà una fotocopia della procura: sarà necessario indicare nel nuovo atto di vendita che l’originale della procura è stato allegato al primo atto di vendita, indicando la data ed eventuali estremi di repertorio
Autentica di firma/copia legalizzazione foto
Informazioni generali
Autentica di firma
L’autentica di firma è l’attestazione da parte del pubblico ufficiale che una firma è resa in sua presenza da persona previamente identificata e ne comprova l’autenticità. E’ richiesta soltanto per istanze o dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà destinate a privati e per deleghe relative alla riscossione di benefici economici da parte di terzi da produrre presso pubbliche amministrazioni (ad esempio deleghe INPS).
Per le domande o le dichiarazioni da presentare ad una Pubblica Amministrazione o ad un gestore di pubblici servizi, la normativa non prevede l’autentica di firma se:
le domande o le dichiarazioni sono presentate direttamente dall’interessato e sono firmate davanti all’impiegato addetto a ricevere la documentazione
le domande o le dichiarazioni sono inviate per posta o fax, allegando una fotocopia non autenticata di un documento di identità valido
Il cittadino che per gravi motivi (malattia, invalidità, impedimenti fisici) non può presentarsi personalmente in comune, può chiedere che un funzionario incaricato dal Sindaco si rechi presso il proprio domicilio per l’autentica di firma. Chi firma deve essere in grado di intendere e volere e possedere un documento di riconoscimento valido.
Presentare all’ Ufficio Anagrafe del comune la domanda o la dichiarazione sostitutiva compilata, l’autentica avviene in tempo reale.
Costo:
se l’autentica di firma è soggetta all’imposta di bollo: 1 marca da bollo secondo valore vigente (€ 16,00)
Autentica di copia
E’ un’attestazione di conformità della copia di un documento cartaceo al suo originale e necessaria per comprovarne l’autenticità. In questo modo la copia autenticata può sostituire l’atto originale per gli usi previsti dalla legge.
La normativa prevede che il cittadino può autodichiarare la conformità di una copia all’originale in suo possesso nei seguenti casi:
atti o documenti conservati o rilasciati da una Pubblica Amministrazione
titoli di studio o di servizio
pubblicazioni
documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente essere conservati da privati
Qualora si richieda l’autentica di copia di un documento informatico ( Registro IVA….) è necessario produrre il file del documento che si vuole autenticare, munito di sottoscrizione elettronica e di marcatura temporale. Il pubblico ufficiale ne estrae una copia cartacea ed appone la dichiarazione di conformità al documento originale informatico, con la propria sottoscrizione e timbro.
L’autentica di copia può essere richiesta anche in un Comune diverso da quello di residenza.
Elenco delle documentazione richiesta
Presentare l’originale del documento e la copia da autenticare
Costo:
Se l’autentica di copia è soggetta all’imposta di bollo: 1 marca da bollo secondo valore vigente (€ 16,00) per ogni quattro facciate che si devono autenticare
Ricordiamo che l’attestazione si può ottenere anche in altro comune diverso da quello di residenza.
Legalizzazione foto
E’ l’attestazione del pubblico ufficiale che un’immagine fotografica corrisponde alla persona che ne richiede la legalizzazione. Per i minori è necessaria la presenza di un genitore o del tutore.
La legalizzazione di foto avviene in tempo reale, è necessaria la presenza dell’interessato presso l’Ufficio Anagrafe del Comune con due foto-tessera e un documento valido di riconoscimento.
Costo:
La legalizzazione di foto è gratuita.
Ricordiamo che l’attestazione si può ottenere anche in altro comune diverso da quello di residenza.
Autocertificazione e Dichiarazione sostitutiva di notorietà
Informazioni generali
Cos’è l’autocertificazione
Consiste nella facoltà riconosciuta ai cittadini di presentare, in sostituzione delle tradizionali certificazioni richieste, propri stati e requisiti personali, mediante apposite dichiarazioni sottoscritte (firmate) dall’interessato. La firma non deve più essere autenticata.
L’autocertificazione sostituisce i certificati senza che ci sia necessità di presentare successivamente il certificato vero e proprio. La pubblica amministrazione ha l’obbligo di accettarle, riservandosi la possibilità di controllo e verifica in caso di sussistenza di ragionevoli dubbi sulla veridicità del loro contenuto.
Vi sono pochi casi, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, in cui devono essere esibiti i tradizionali certificati: pratiche per contrarre matrimonio, rapporti con l’autorità giudiziaria, atti da trasmettere all’estero.
Dichiarazione sostitutiva di notorietà
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà è una dichiarazione resa dall’interessato in merito a stati, fatti o qualità personali. La dichiarazione può essere rivolta a:
Ente pubblico: in tal caso è sufficiente firmare la dichiarazione dinanzi al funzionario incaricato a ricevere la documentazione oppure firmare, anche non in presenza del funzionario, ed allegare la fotocopia di un documento di identità valido
Enti privati: in tal caso è necessaria l’autentica della firma. Per acquisirla è necessario recarsi all’ Ufficio Anagrafe del comune con un documento valido e la dichiarazione compilata. La firma deve essere apposta in presenza del funzionario incaricato
In caso si tratti di cittadini non comunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, possono dichiarare solo quanto è certificabile da pubbliche amministrazioni italiane
Costi
Se soggetta all’imposta di bollo: 1 marca da bollo secondo valore vigente (€ 16,00)
Cambio di residenza
Informazioni generali
I cambi di residenza di persone sono effettuati tramite compilazione e sottoscrizione dell’apposita modulistica ministeriale che potrà essere presentata con le seguenti modalità:
1) direttamente allo sportello dell’Ufficio Anagrafe del Comune durante gli orari di apertura al pubblico (lunedì 9.00 – 13.30, dal martedì al venerdì 10.00 -12.50, mercoledì anche 15.30 -17.30)
2) via mail all’indirizzo info@comune.rovolon.pd.it o via pec all’indirizzo rovolon.pd@cert.ipveneto.net avendo cura di firmare il documento digitalmente o in modo autografo allegando copia di
documento di identità del sottoscrittore e degli altri componenti maggiorenni della famiglia, se presenti
3) tramite raccomandata inviata a “Comune di Rovolon – Servizi Demografici, piazza G. Marconi 1, 35030 Rovolon (PD)
Inoltre, il cambio di residenza può essere effettuato sul Portale ANPR
(https://www.anagrafenazionale.interno.it/) previo accesso ai servizi tramite indentità digitale (SPID,
CIE, CNS).
Chi proviene dall’estero, se intende far registrare in anagrafe il rapporto di parentela con altre persone (matrimonio, paternità/maternità, filiazione), deve esibire i relativi atti di stato civile in originale con allegata traduzione in lingua italiana, legalizzati o apostillati (a seconda dello Stato interessato).
Il cittadino extracomunitario esibisce la documentazione indicata nell’allegato A).
Il cittadino comunitario allega la documentazione indicata nell’allegato B).
A seguito della dichiarazione di cambio residenza, l’ufficio anagrafe comunica la nuova residenza all’ASL, all’INPS, all’Agenzia delle Entrate, alla Motorizzazione Civile (se dichiarato
dall’interessato) e agli altri servizi comunali.
Avvertenza: il cambio di residenza non comporta l’aggiornamento della Carta di Identità, che resta valida comunque fino alla sua naturale scadenza.
L’anagrafe verifica, entro 45 giorni, se sussiste la dimora abituale. Se gli accertamenti sono:
– positivi, il cambio residenza decorre dalla data di presentazione della dichiarazione;
– negativi, l’anagrafe annulla il cambio di residenza e ripristina il precedente indirizzo di residenza.
Tempi
L’apertura del procedimento di cambio residenza avviene entro 48 ore dalla presentazione della documentazione.
La chiusura del procedimento avviene entro 45 giorni dall’avvio dello stesso.
Documentazione da presentare
– Modulo richiesta di residenza
– Titolo giuridico di occupazione dell’immobile
– Dichiarazione del proprietario dell’abitazione, nel caso in cui il richiedente abbia titolo di possesso diverso dalla proprietà e dall’intestazione del contratto di locazione
Carta d’identità
Informazioni generali
La carta d’identità è un documento di riconoscimento che consente di identificare il cittadino titolare tanto sul territorio nazionale, quanto all’estero. Come previsto da disposizioni ministeriali, la carta di identità viene ora rilasciata in formato elettronico (C.I.E.) che sostituisce la carta d’identità cartacea.
Il documento può essere utilizzato anche per accedere ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni (ad esempio: i pagamenti elettronici di multe, bollette, bolli auto, ticket sanitari).
Come da disposizioni ministeriali è stata abbandonata la modalità di emissione della carta di identità in formato cartaceo, salvo i casi di reale e documentata urgenza. L’effettiva urgenza sarà oggetto di attenta valutazione caso per caso.
Per il rilascio della carta di identità elettronica sono necessari:
la presenza del titolare del documento. Se minorenne è necessaria la presenza se di età superiore ai 12 anni;
il codice fiscale (va bene la tessera sanitaria)
la carta identità scaduta o in scadenza. Se la precedente carta di identità è stata oggetto di smarrimento o di furto, il cittadino dovrà presentarsi con un altro documento di riconoscimento valido e con la denuncia di smarrimento/furto all’autorità di Pubblica Sicurezza (Polizia o Carabinieri); se il documento è stato oggetto di deterioramento, è richiesto il documento deteriorato;
n. 1 foto tessera a colori, recente (non deve cioè essere stata scattata più di sei mesi prima), con le stesse caratteristiche di quelle utilizzate per il passaporto. Per un approfondimento su come effettuare correttamente la foto si veda la sezione dedicata del sito governativo relativo alla C.I.E. “Modalità di acquisizione della foto”. Si raccomanda, in particolare, che la foto abbia le seguenti caratteristiche:
– sfondo chiaro e a tinta unita;
– sguardo rivolto all’obiettivo e bocca chiusa. I bambini di età inferiore ai 6 anni sono esentati da questa regola; gli occhi devono essere aperti e visibili. Per bambini di età inferiore ai 6 mesi vengono accettate foto con occhi chiusi;
– soggetto in primo piano, viso e spalle visibili ed inquadratura frontale;
– le lenti degli occhiali devono essere trasparenti e non devono essere colorate; la montatura degli occhiali non deve coprire gli occhi;
– sono ammessi soltanto copricapo tenuti per motivi religiosi che non nascondano il viso ed il mento.
La C.I.E. può essere rilasciata anche prima della scadenza del vecchio documento; la sua validità varia a seconda del titolare ed è di:
3 anni per i minori di età inferiore a 3 anni;
5 anni per i minori di età compresa tra i 3 anni e i 18 anni;
10 anni per i maggiorenni.
Richiesta di rilascio di carta di identità per minore con validità per l’espatrio
Il minore deve essere accompagnato da entrambi i genitori (o esercenti la potestà) muniti di un documento d’identità per firmare l’atto di assenso al rilascio di carta di identità valida per l’espatrio. Qualora uno dei genitori sia impossibilitato ad essere presente all’atto della richiesta di rilascio del documento, il cittadino minorenne può presentarsi accompagnato da un solo genitore munito di documento di riconoscimento valido e dell’atto di assenso firmato dal genitore assente con allegata fotocopia del documento d’identità del genitore assente. Nella sezione “Modulistica” viene proposto uno schema di dichiarazione per rendere l’atto di assenso. La firma sull’atto di assenso deve essere positivamente comparabile con quella apposta sul documento di identità allegato in copia.
Richiesta di rilascio ci carta d’identità per cittadini stranieri
La carta d’identità può essere rilasciata anche ai cittadini stranieri residenti nel Comune di Rovolon. Il documento sarà valido solo nel territorio nazionale. In questo caso non è necessario che i minori richiedenti siano accompagnati da entrambe i genitori.
Tempi
La C.I.E. viene spedita mediante lettera raccomandata con «consegna mani proprie» direttamente al cittadino che la riceve entro 6 giorni lavorativi dalla richiesta presso il proprio indirizzo di residenza, oppure presso l’Ufficio Anagrafe.
La procedura di richiesta di rilascio della C.I.E. richiede mediamente 20 minuti.
Costi
Il costo complessivo della C.I.E. è di € 22,00, da corrispondere in contanti allo sportello. L’importo comprende il costo stabilito dal Ministero delle Finanze ( € 16,79), le spese di spedizione e i diritti spettanti al Comune.
Il pagamento può anche essere effettuato tramite il portale Pago PA https://mypay.regione.veneto.it/pa/home.html. In tal caso è necessario presentare il documento di avvenuto pagamento prima dell’inizio della procedura.
Modulo assenso per validità estero
Certificati di Stato Civile
Informazioni generali
Descrizione
I certificati di stato civile attestano quei dati che si possono desumere dai registri di stato civile. E’ possibile richiedere il rilascio di certificati, estratti e copie integrali degli atti di stato civile qui depositati (atti di nascita, atti di morte, atti di matrimonio, atti di cittadinanza). Il certificato od estratto può infatti essere chiesto all’Ufficio di Stato civile del Comune di Rovolon se l’evento è qui avvenuto, oppure se l’atto è stato qui trascritto per motivi di residenza al momento dell’evento (es. il Comune di residenza di uno degli sposi per l’atto di matrimonio).
Tipologie di documenti richiedibili:
1. certificati
I certificati di stato civile contengono le generalità come per legge delle persone a cui i singoli eventi si riferiscono e gli estremi dei relativi atti. La richiesta può essere presentata dalla persona cui si riferisce l’atto, nonché da chiunque ne abbia motivato interesse.
2. estratti per riassunto
Gli estratti degli atti dello stato civile rilasciati per riassunto riportano le indicazioni contenute nell’atto stesso e le relative annotazioni. La richiesta può essere presentata dalla persona cui si riferisce l’atto, nonché da chiunque ne abbia motivato interesse.
3. estratti per copia integrale
Gli estratti degli atti dello stato civile sono rilasciati per copia integrale soltanto quando ne è fatta espressa richiesta da chi vi ha interesse e il rilascio non è vietato dalla legge. La copia integrale consiste in una copia conforme all’atto originale. La richiesta deve essere presentata dalla persona cui si riferisce l’atto, da persona che comprovi l’interesse personale ai fini di tutela di una situazione giuridicamente rilevante, o da chiunque ne abbia interesse se trascorsi 70 anni dalla formazione dell’atto.
Validità
I certificati e gli estratti di Stato Civile hanno validità di sei mesi. Possono avere valore anche successivamente, se l’utente dichiara, in calce al certificato, che le informazioni in esso contenute non hanno subito modifiche. I certificati che attestano dati non soggetti a mutamenti (es. nascita, morte) hanno validità illimitata.
Chi può richiedere certificazione di stato civile
Tutti i dati contenuti nella certificazione possono essere richiesti dalle Pubbliche Amministrazioni o dai privati per i procedimenti di loro competenza.
Le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di acquisire d’ufficio le copie integrali degli atti di stato civile occorrenti per procedimenti di loro competenza e per motivi inerenti alle proprie finalità istituzionali. Pertanto tale documento potrà essere richiesto al cittadino soltanto nei rapporti tra privati o nell’ambito dell’attività giudiziaria.
In caso di documentazione da consegnare alla Pubblica Amministrazione e ai gestori o esercenti pubblici servizi (ad. es. Enel, Telecom, Poste Italiane), il certificato deve essere sostituito da un’autocertificazione nella quale la firma non deve essere autenticata anche nel caso in cui non sia apposta alla presenza del dipendente addetto alla sua ricezione. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati: sui certificati, infatti, compare la dicitura, a pena di nullità, “il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”. I privati non sono obbligati ad accettare l’autocertificazione, ma possono consentirvi.
Tempi
Il rilascio della certificazione di stato civile è immediato fatta eccezione per i certificati che richiedono ricerche d’archivio. Il certificato può essere richiesto da chiunque abbia conoscenza certa degli elementi per l’identificazione dell’intestatario: cognome, nome e data di nascita. E’ sufficiente la richiesta verbale del certificato allo sportello dell’Ufficio Stato Civile. Non è richiesta la presenza dell’intestatario.
E’ ammesso anche l’invio della richiesta a mezzo posta accompagnata dalla fotocopia di un valido documento d’identità e da una busta preaffrancata per la risposta con indicato nome e indirizzo del destinatario. A chi opti per quest’ultima modalità si raccomanda di firmare la richiesta, di allegare copia del documento di identità leggibile e di indicare un numero di telefono per eventuali richieste di chiarimenti.
Costi
I certificati di stato civile sono esenti sia dall’imposta di bollo sia dai diritti di segreteria
Richiesta contrassegno invalidi
Informazioni generali
Il tesserino invalidi viene rilasciato dal Servizio di Polizia Locale Intercomunale Retenus, su richiesta dell’interessato.
Responsabile del Servizio: Ferrigioni Fabio
Per informazioni: tel. 049/8015090 – fax 049/0998284 –
e-mail: polizialocale@retenus.it; Pec: cervaresesantacroce.pd@cert.ip-veneto.net
Orario Ufficio: Lunedì e Giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.30
Documentazione da presentare
RILASCIO CONTRASSEGNO PERMANENTE (NO MARCA DA BOLLO) e a tal fine ALLEGA:
Certificazione medica rilasciata dall’Azienda ULSS n.6 Euganea -Servizio di Igiene e Sanità Pubblica- Ufficio Medico Legale del Distretto Socio-sanitario di competenza, in originale che attesta la difficoltà alla deambulazione;
Fotocopia di un documento d’identità in corso di validità;
N.2 fotografie formato tessera del titolare del contrassegno.
RILASCIO CONTRASSEGNO TEMPORANEO (2 MARCHE DA BOLLO 16,00€) e a tal fine ALLEGA:
Certificazione medica rilasciata dall’Azienda ULSS n.6 Euganea Servizio di Igiene e Sanità Pubblica- Ufficio Medico Legale del Distretto Socio-sanitario di competenza, in originale che attesta la difficoltà alla deambulazione;
Fotocopia di un documentod’identità in corso di valilidà;
N.2 fotografie formato tessera del titolare del contrassegno.
RINNOVO CONTRASSEGNO PERMANENTE (NO MARCA DA BOLLO) e a tal fine ALLEGA:
Certificazione del medico curante che esplicitamente attesti il persistere delle condizioni sanitarie che hanno determinato il rilascio del contrassegno, comprensivo della durata del certificato in anni:
Fotocopia di un documento d’identità in corso di validità;
N.2 fotografie formato tessera del titolare del contrassegno;
Contrassegno scaduto.
RINNOVO CONTRASSEGNO TEMPORANEO (2 MARCHE DA BOLLO 16,00€) e a tal fine ALLEGA:
Certificazione medica rilasciata dall’Azienda ULSS n.6 Euganea —Servizio di Igiene e Sanità Pubblica- Ufficio Medico Legale del Distretto Socio-sanitario di competenza, in originale che attesta la difficoltà alla deambulazione;
Fotocopia di un documento d’identità in corso di valildità;
N.2 fotografie formato tessera del titolare del contrassegno;
Contrassegno Scaduto.
Rilascio certificati anagrafici
Informazioni generali
A seguito della entrata in vigore della legge di stabilità (L. 183/2011), dal 1° gennaio 2012 agli uffici pubblici è vietato rilasciare certificati da esibire ad altre pubbliche amministrazioni (art. 40, D.P.R. 445/2000) o gestori di pubblici servizi (ENEL, EDISON GAS, ETRA…).
Gli uffici comunali dello stato civile e di anagrafe possono rilasciare i certificati soltanto ad uso privato.
Questo comporta che per i certificati dell’anagrafe (residenza, stato di famiglia, contestuali, esistenza in vita, eccetera) è previsto il pagamento dell’imposta di bollo (art. 4 della tariffa alleg. A al D.P.R. 642/1972) e dei diritti di segreteria, ossia € 16,00 + € 0,52 per ciascun documento, salvo le esenzioni di legge.
Si ricorda comunque che il cittadino può sempre presentare le autocertificazioni anche quando abbia a che fare con soggetti privati: banche, assicurazioni, agenzie d’affari, posteitaliane, notai (art. 2, D.P.R. 445), semprechè questi abbiano preventivamente acconsentito ad accettare le autocertificazioni. Si raccomanda, pertanto, prima di chiedere il certificato se i soggetti privati a cui deve essere presentato accettano o meno l’autocertificazione.
L’autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (art. 46, D.P.R. 445) e non richiede pagamento dell’imposta di bollo né diritto di segreteria e non è necessaria la autenticazione della firma.
Costi
Marca da bollo da € 16,00, salvo le esenzioni di legge
Pagina aggiornata il 06/09/2023