Cambio di residenza
Informazioni generali
I cambi di residenza di persone sono effettuati tramite compilazione e sottoscrizione dell’apposita modulistica ministeriale che potrà essere presentata con le seguenti modalità :
1) direttamente allo sportello dell’Ufficio Anagrafe del Comune durante gli orari di apertura al pubblico (lunedì 9.00 – 13.30, dal martedì al venerdì 10.00 -12.50, mercoledì anche 15.30 -17.30)
2) via mail all’indirizzo info@comune.rovolon.pd.it o via pec all’indirizzo rovolon.pd@cert.ipveneto.net avendo cura di firmare il documento digitalmente o in modo autografo allegando copia di
documento di identità del sottoscrittore e degli altri componenti maggiorenni della famiglia, se presenti
3) tramite raccomandata inviata a “Comune di Rovolon – Servizi Demografici, piazza G. Marconi 1, 35030 Rovolon (PD)
Inoltre, il cambio di residenza può essere effettuato sul Portale ANPR
(https://www.anagrafenazionale.interno.it/) previo accesso ai servizi tramite indentità digitale (SPID,
CIE, CNS).
Chi proviene dall’estero, se intende far registrare in anagrafe il rapporto di parentela con altre persone (matrimonio, paternità /maternità , filiazione), deve esibire i relativi atti di stato civile in originale con allegata traduzione in lingua italiana, legalizzati o apostillati (a seconda dello Stato interessato).
Il cittadino extracomunitario esibisce la documentazione indicata nell’allegato A).
Il cittadino comunitario allega la documentazione indicata nell’allegato B).
A seguito della dichiarazione di cambio residenza, l’ufficio anagrafe comunica la nuova residenza all’ASL, all’INPS, all’Agenzia delle Entrate, alla Motorizzazione Civile (se dichiarato
dall’interessato) e agli altri servizi comunali.
Avvertenza: il cambio di residenza non comporta l’aggiornamento della Carta di Identità , che resta valida comunque fino alla sua naturale scadenza.
L’anagrafe verifica, entro 45 giorni, se sussiste la dimora abituale. Se gli accertamenti sono:
– positivi, il cambio residenza decorre dalla data di presentazione della dichiarazione;
– negativi, l’anagrafe annulla il cambio di residenza e ripristina il precedente indirizzo di residenza.
Tempi
L’apertura del procedimento di cambio residenza avviene entro 48 ore dalla presentazione della documentazione.
La chiusura del procedimento avviene entro 45 giorni dall’avvio dello stesso.
Documentazione da presentare
– Modulo richiesta di residenza
– Titolo giuridico di occupazione dell’immobile
– Dichiarazione del proprietario dell’abitazione, nel caso in cui il richiedente abbia titolo di possesso diverso dalla proprietà e dall’intestazione del contratto di locazione
Certificati di Stato Civile
Informazioni generali
Descrizione
I certificati di stato civile attestano quei dati che si possono desumere dai registri di stato civile. E’ possibile richiedere il rilascio di certificati, estratti e copie integrali degli atti di stato civile qui depositati (atti di nascita, atti di morte, atti di matrimonio, atti di cittadinanza). Il certificato od estratto può infatti essere chiesto all’Ufficio di Stato civile del Comune di Rovolon se l’evento è qui avvenuto, oppure se l’atto è stato qui trascritto per motivi di residenza al momento dell’evento (es. il Comune di residenza di uno degli sposi per l’atto di matrimonio).
Tipologie di documenti richiedibili:
1. certificati
I certificati di stato civile contengono le generalità come per legge delle persone a cui i singoli eventi si riferiscono e gli estremi dei relativi atti. La richiesta può essere presentata dalla persona cui si riferisce l’atto, nonché da chiunque ne abbia motivato interesse.
2. estratti per riassunto
Gli estratti degli atti dello stato civile rilasciati per riassunto riportano le indicazioni contenute nell’atto stesso e le relative annotazioni. La richiesta può essere presentata dalla persona cui si riferisce l’atto, nonché da chiunque ne abbia motivato interesse.
3. estratti per copia integrale
Gli estratti degli atti dello stato civile sono rilasciati per copia integrale soltanto quando ne è fatta espressa richiesta da chi vi ha interesse e il rilascio non è vietato dalla legge. La copia integrale consiste in una copia conforme all’atto originale. La richiesta deve essere presentata dalla persona cui si riferisce l’atto, da persona che comprovi l’interesse personale ai fini di tutela di una situazione giuridicamente rilevante, o da chiunque ne abbia interesse se trascorsi 70 anni dalla formazione dell’atto.
ValiditÃ
I certificati e gli estratti di Stato Civile hanno validità di sei mesi. Possono avere valore anche successivamente, se l’utente dichiara, in calce al certificato, che le informazioni in esso contenute non hanno subito modifiche. I certificati che attestano dati non soggetti a mutamenti (es. nascita, morte) hanno validità illimitata.
Chi può richiedere certificazione di stato civile
Tutti i dati contenuti nella certificazione possono essere richiesti dalle Pubbliche Amministrazioni o dai privati per i procedimenti di loro competenza.
Le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di acquisire d’ufficio le copie integrali degli atti di stato civile occorrenti per procedimenti di loro competenza e per motivi inerenti alle proprie finalità istituzionali. Pertanto tale documento potrà essere richiesto al cittadino soltanto nei rapporti tra privati o nell’ambito dell’attività giudiziaria.
In caso di documentazione da consegnare alla Pubblica Amministrazione e ai gestori o esercenti pubblici servizi (ad. es. Enel, Telecom, Poste Italiane), il certificato deve essere sostituito da un’autocertificazione nella quale la firma non deve essere autenticata anche nel caso in cui non sia apposta alla presenza del dipendente addetto alla sua ricezione. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati: sui certificati, infatti, compare la dicitura, a pena di nullità , “il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”. I privati non sono obbligati ad accettare l’autocertificazione, ma possono consentirvi.
Tempi
Il rilascio della certificazione di stato civile è immediato fatta eccezione per i certificati che richiedono ricerche d’archivio. Il certificato può essere richiesto da chiunque abbia conoscenza certa degli elementi per l’identificazione dell’intestatario: cognome, nome e data di nascita. E’ sufficiente la richiesta verbale del certificato allo sportello dell’Ufficio Stato Civile. Non è richiesta la presenza dell’intestatario.
E’ ammesso anche l’invio della richiesta a mezzo posta accompagnata dalla fotocopia di un valido documento d’identità e da una busta preaffrancata per la risposta con indicato nome e indirizzo del destinatario. A chi opti per quest’ultima modalità si raccomanda di firmare la richiesta, di allegare copia del documento di identità leggibile e di indicare un numero di telefono per eventuali richieste di chiarimenti.
Costi
I certificati di stato civile sono esenti sia dall’imposta di bollo sia dai diritti di segreteria
Iscrizione/cancellazione Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.)
Informazioni generali
L’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.) è stata istituita con legge 27 ottobre 1988, n. 470 e contiene i dati dei cittadini italiani che risiedono all’estero per un periodo superiore ai dodici mesi. Essa è gestita dai Comuni sulla base dei dati e delle informazioni provenienti dalle Rappresentanze consolari all’estero.
L’iscrizione all’A.I.R.E. è un diritto-dovere del cittadino (art. 6 legge 470/1988) e costituisce il presupposto per usufruire di una serie di servizi forniti dalle Rappresentanze consolari all’estero, nonché per l’esercizio di importanti diritti, quali per esempio:
la possibilità di votare per elezioni politiche e referendum per corrispondenza nel Paese di residenza, e per l’elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo nei seggi istituiti dalla rete diplomatico-consolare nei Paesi appartenenti all’U.E.;
la possibilità di ottenere il rilascio o rinnovo di documenti di identità e di viaggio, nonché certificazioni;
la possibilità di rinnovare la patente di guida (solo in Paesi extra U.E.).
Devono iscriversi all’A.I.R.E.:
i cittadini che trasferiscono la propria residenza all’estero per periodi superiori a 12 mesi;
quelli che già vi risiedono, sia perché nati all’estero che per successivo acquisto della cittadinanza italiana a qualsiasi titolo.
Non devono iscriversi all’A.I.R.E.:
le persone che si recano all’estero per un periodo di tempo inferiore ad un anno;
i lavoratori stagionali;
i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero, che siano notificati ai sensi delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari rispettivamente del 1961 e del 1963;
i militari italiani in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO dislocate all’estero.
L’iscrizione all’A.I.R.E. è effettuata a seguito di dichiarazione resa dall’interessato all’Ufficio consolare competente per territorio entro 90 giorni dal trasferimento della residenza e comporta la contestuale cancellazione dall’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) del Comune di provenienza.
La richiesta va effettuata attraverso il portale Fast.it oppure compilando l’apposito modulo di richiesta (reperibile nei siti web degli Uffici consolari) a cui allegare documentazione che provi l’effettiva residenza nella circoscrizione consolare e una copia del documento d’identità del richiedente.
L’iscrizione può anche avvenire d’ufficio, sulla base di informazioni di cui l’Ufficio consolare sia venuto a conoscenza.
L’iscrizione all’A.I.R.E. é GRATUITA.
Per le modalità di invio dei moduli via mail, fax, ecc. vi suggeriamo di visitare il sito web dell’Ufficio consolare competente per territorio.
L’aggiornamento dell’A.I.R.E. dipende dal cittadino.
L’interessato deve comunicare tempestivamente all’ufficio consolare:
il trasferimento della propria residenza o abitazione all’estero;
le modifiche dello stato civile anche per l’eventuale trascrizione in Italia degli atti stranieri (matrimonio, nascita, divorzio, morte, ecc.);
la perdita della cittadinanza italiana.
I cittadini iscritti all’AIRE che rientrano definitivamente in Italia dovranno presentarsi presso il Comune Italiano dove hanno deciso di stabilirsi per dichiarare il nuovo indirizzo di residenza. Nella stessa data il Comune provvederà alla cancellazione dall’AIRE con contestuale iscrizione in APR (Anagrafe Popolazione Residente). Sarà cura del Comune comunicare ufficialmente la data di decorrenza del rimpatrio al Consolato di provenienza che registrerà nei propri schedari consolari il rimpatrio.
Il mancato aggiornamento delle informazioni, in particolare di quelle riguardanti il cambio di indirizzo, rende impossibile il contatto con il cittadino e il ricevimento della cartolina o del plico elettorale in caso di votazioni.
È importante comunicare il proprio indirizzo in modo corretto e completo attenendosi alle norme postali del Paese di residenza.
La cancellazione dall’A.I.R.E. avviene:
- per iscrizione nell’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) di un Comune italiano a seguito di trasferimento dall’estero o rimpatrio;
- per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata;
- per irreperibilità presunta, salvo prova contraria, trascorsi cento anni dalla nascita o dopo la effettuazione di due successive rilevazioni, oppure quando risulti non più valido l’indirizzo all’estero comunicato in precedenza e non sia possibile acquisire quello nuovo;
- per perdita della cittadinanza italiana
Richiesta certificato idoneità alloggio
Informazioni generali
I cittadini italiani o stranieri possono richiedere al Comune di residenza l’attestazione dell’idoneità di un alloggio. E’ un documento che certifica quante persone possono abitare nell’alloggio considerando il numero delle stesse, le caratteristiche di civile abitazione, la superficie dei vani, i requisiti igienico-sanitari e quelli previsti dal regolamento edilizio comunale e dal D.M. 05/07/1975 Ministero della Sanità .
Il certificato di idoneità dell’alloggio deve essere presentato dal cittadino straniero, regolarmente soggiornante in Italia, alla Questura di competenza per ottenere i necessari Nulla Osta relativamente a pratiche di ricongiungimento familiare e rilascio/rinnovo di permesso o carta di soggiorno. La richiesta di idoneità dell’alloggio deve essere presentata all’Ufficio Protocollo usando l’apposito modello.
Il certificato ha validità di sei mesi dalla data di rilascio, ai sensi del D.P.R. 445/2000, art. 41. La Questura richiede un certificato in originale per ogni Nulla Osta da rilasciare.
Tempi
Il certificato viene rilasciato entro 30 giorni dalla data di richiesta, ai sensi della L. 241/1990, art. 2.
Documentazione da presentare
fotocopia documento di riconoscimento – carta d’identità in validità del soggetto richiedente;
fotocopia del contratto di locazione debitamente registrato e in corso di validità , o atto di proprietà /compravendita relativo all’unità immobiliare oggetto di richiesta;
planimetria catastale o planimetria dell’immobile conforme a quanto autorizzato con riportate le superfici di ogni singolo locale;
N. 2 (due) marche da bollo da € 16,00 una per la domanda e una per il certificato;
ricevute di versamento indicate nella sezione “costi” di questa pagina.
Costi
Versamento dei diritti di segreteria di:
n° 2 (due) marca da bollo € 16,00
€ 30,00 = per certificati da rilasciare entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta;
€ 60,00 = per certificati da rilasciare entro 8 giorni dalla data di presentazione della richiesta;
da effettuare su C/C postale n. 11238359 intestato a Comune di Rovolon Servizio di Tesoreria specificando nella causale: Rilascio certificato di idoneità alloggio.
Pagina aggiornata il 06/09/2023